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Riformiamo la legge dell'affido condiviso! Forza

La Commissione Giustizia ha rinviato a settembre la discussione sul sul ddl Pillon e ha chiesto al senatore Pillon di redigere un testo unificato nel quale saranno riportati oltre al ddl Pillon gli altri sei disegni di legge con le osservazioni emerse nel corso delle audizioni che si sono svolte nei mesi scorsi. Tra le tante questioni sollevate dal ddl Pillon, una delle più controverse riguarda sicuramente il riconoscimento dell’alienazione parentale. Gli articoli 17 e 18 dell’attuale disegno di legge sanciscono, infatti, l’allontanamento dei minori e l’affido in casa famiglia nell’ipotesi in cui rifiutino uno dei genitori e ciò, senza una precisa indagine sui i motivi del rifiuto. 
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DDL 735 PILLON o TESTO UNICO
APPROVIAMOLI SUBITO !
COGENITORIALITA'
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MAMMAe PAPA' INSIEME COLLABORANO nell'INTERESSE DEL MINORE
TEMPI PARITETICI
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I FIGLI STANNO CON MAMMA E PAPA' TEMPI UGUALI
NO ASSEGNO DI MANTENIMENTO
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MANTENIMENTO STRAORDINARIO DA FARE META' PER UNO TRA I GENITORI
BIGENITORIALITA'
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MAMMAe PAPA' INSIEME COLLABORANO nell'INTERESSE DEL MINORE

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SIMONE PILLON PENSACI TE !

Pillon ha spiegato l’obiettivo della sua legge: una «progressiva de-giurisdizionalizzazione» (il conflitto familiare non deve cioè arrivare di norma in tribunale) e la volontà di rimettere «al centro la famiglia e i genitori» lasciando al giudice il «ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo». Pillon ha citato anche Arturo Carlo Jemolo, giurista e storico cattolico: «Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile».

Negli ultimi anni le questioni relative all’affidamento dei figli minori nei casi di separazione dei genitori sono state riformate in modo significativo, soprattutto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54. Prima del 2006, nonostante fosse comunque previsto l’affidamento congiunto o alternato, il tribunale aveva il compito di stabilire a quale genitore i figli dovessero essere affidati in via esclusiva. Nel 2006 è stato invece messo a regime il principio dell’affido condiviso in caso di separazione, salvo i casi in cui questo potesse essere dannoso per i minori. I dati ISTAT mostrano che la legge ha funzionato, e che nelle separazioni e nei divorzi l’affidamento condiviso ha ora percentuali decisamente prevalenti: «Fino al 2005, è stato l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre nell’80,7 per cento delle separazioni e nell’82,7 per cento dei divorzi». A partire dal 2006, in concomitanza con l’introduzione della legge numero 54, la quota di affidamenti concessi alla madre si è ridotta. Il sorpasso vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente.

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Cogenitorialità

La cogenitorialità è data dall'insieme di tutte le relazioni di tipo genitoriale implicando la bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a relazionarsi con entrambi i loro genitori, e le forme di collaborazione fra i genitori stessi per la crescita fisica e psicologica dei loro figli, ovvero il triangolo relazionale ...

Bigenitorialità

Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.Tale diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

NO Assegno di Mantenimento

Il mantenimento diretto è quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze.
Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione non dissimile sotto questo aspetto da quella di una famiglia unita.

IL CONTRATTO DI GOVERNO ...

Nel “contratto di governo” a cui spesso gli esponenti dell’attuale maggioranza si richiamano, cioè il documento con il quale Lega e M5S hanno definito i progetti della loro alleanza, è presente il contenuto generale del disegno di legge Pillon: equili­brio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; mantenimento in forma di­retta senza automatismi; contrasto della cosiddetta a­lienazione genitoriale. Non è citata esplicitamente, invece, la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti figli minorenni.

Per cosa ci battiamo

Bigenitorialità
80%
Cogenitorialità
95%
Tempi Paritari
74%
NO Assegno di mantenimento
85%

NO maternal preference

l Tribunale di Milano - Decreto 19 ottobre 2016 - non si uniforma al criterio della maternal preference nella collocazione dei minori e si distacca dalla recente pronuncia della Cassazione (sentenza 14 settembre 2016, n. 18087) che aveva sancito tale principio in relazione al collocamento di due minori in età prescolare.

NO Assegno di Mantenimento

L'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Il d.lgs. 154/2013 ha riformato alcune disposizioni in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli. La Legge di stabilità per il 2016 ha inoltre introdotto il c.d. "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno".

NO al Genitore Collocatario

Non è però vero, come spesso si legge, che il collocatario prevalente ha sempre diritto all’assegno di mantenimento per i figli:  ciò accade nella maggioranza dei casi -molto spesso in ragione anche delle disparità economiche dei genitori-  ma non è un effetto automatico. La Cassazione ad esempio ha chiarito che anche il genitore con cui non vivono i figli può aver diritto all’assegno perequativo, finalizzato a permettergli di costruire un habitat idoneo ad ospitare i figli, ancorchè questi siano collocati presso l’altro genitore

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