UGUAGLIANZA E CORRESPONSABILITÀ PARENTALE: IL RUOLO DEI PADRI Assemblea parlamentare
1. L'Assemblea parlamentare ha costantemente promosso l'uguaglianza tra uomini e donne sia nella vita professionale che nella sfera privata. Dei miglioramenti importanti che, anche se spesso insufficienti, si constatano nella maggior parte degli stati membri del Consiglio di Europa. In ambito famigliare, l'uguaglianza dei genitori deve essere garantita e promossa dalla nascita del figlio. La presenza di entrambi i genitori nella crescita del proprio figlio è positiva per il suo sviluppo. Il ruolo di vicinanza padri ai loro figli, fin da quando sono piccoli, deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato.
2. La corresponsabilità parentale implica che i genitori abbiano nei confronti dei loro figli diritti, doveri e responsabilità. Appare evidente che i padri si trovino a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi che possono arrivare a privarli della relazione con i loro figli. Nella Risoluzione 1921 (2013) «uguaglianza dei sessi, conciliazione vita privata/ vita professionale e corresponsabilità ", l'Assemblea richiama le pubbliche autorità degli Stati membri a rispettare il diritto dei padri alla corresponsabilità ricordando che il diritto di famiglia prevede, in caso di separazione o divorzio, la possibilità di un affidamento congiunto dei figli, nel migliore interesse di questi ultimi, sulla base di un accordo condiviso dai genitori.
3. L'Assemblea tiene a ricordare che il rispetto della vita famigliare è un diritto fondamentale consacrato dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (STE no 5) e da numerosi strumenti giuridici internazionali. Lo stare insieme costituisce un elemento essenziale della vita famigliare per un genitore e il proprio figlio. La separazione tra un genitore e il figlio ha effetti irrimediabili sulla loro relazione. Solo circostanze eccezionali e particolarmente gravi dovrebbero contro l’interesse del bambino dovrebbero poter giustificare una separazione, stabilita da un giudice.
4. L'Assemblea è dunque convinta che lo sviluppo della corresponsabilità parentale contribuisca a liberarsi dagli stereotipi di genere che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all'uomo in seno alla famiglia, e non fa che riflettere l' evoluzione sociologica rilevata negli ultimi 50 anni in materia di organizzazione della sfera privata e famigliare.
5. Date tali considerazioni, l'Assemblea chiama gli Stati membri:
5.1. a firmare e/o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (STE no 160) e la Convenzione sulle relazioni personali che riguarda i minori (STE no 192);
5.2. a firmare e/ o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione di La Haye del 1980 sugli aspetti civili dell'allontanamento internazionale dei minori, e ad assicurarne l'effettiva applicazione, garantendo la cooperazione e il rapido intervento delle autorità incaricate di tale esecuzione;
5.3. ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli, sia all'interno della loro legislazione che nelle pratiche amministrative al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest'ultimo;
5.4. ad eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;
5.5. ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residence1 dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse e dell’interesse dei bambini; 1 definita nel documento fondante 13870 come quell’arrangiamento per cui il minore vive tempi più o meno uguali coi due genitori.
5.6. a rispettare il diritto del bambino ad essere ascoltato per tutte le questioni che lo riguardano dal momento in cui è capace di discernimento per quanto concerne le questioni in oggetto;
5.7. di prendere in considerazione la residenza alternata come modalità di attribuzione delle prestazioni sociali;
5.8. a prendere tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli ed ai diritti di visita, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini;
5.9. a incoraggiare e, se del caso, a favorire la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice, al fine di sensibilizzare i genitori sul fatto che la residenza alternata può rappresentare l'opzione migliore nell'interesse superiore del minore, e di lavorare a favore di tale soluzione, controllando che i mediatori ricevano una formazione adeguata e favorendo una cooperazione pluridisciplinare ispirata al modello di "Cochem";.
5.10. a vigilare sul fatto che i professionisti in contatto con i minori in caso di procedure giudiziarie famigliari abbiano ricevuto una adeguata formazione interdisciplinare necessaria per trattare i diritti e i bisogni specifici dei minori di varie categorie di età, cosi come sulle procedure riguardanti questi ultimi in conformità con le Linee direttive del Consiglio Europeo che si occupano di giustizia per i minori;
5.11. a incoraggiare l'elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire loro stessi i principali aspetti della vita di loro figlio e ad introdurre la possibilità per i figli di chiedere la revisione degli accordi che li riguardano direttamente, in particolare il luogo di residenza;
5.12. a stabilire un congedo parentale pagato di cui possano usufruire i padri, privilegiando il modello dei periodi di congedo trasferibile. bambino dovrebbero poter giustificare una separazione, stabilita da un giudice.